Jean-Pierre Bemba Gombo

L’imputato: La PTC-III, dopo aver analizzato i documenti e le informazioni contenute nelle richieste del Procuratore, ha stabilito che vi sono ragionevoli motivi per ritenere che dal 25 ottobre 2002 al 15 marzo 2003 vi sia stato un conflitto armato nella Repubblica Centro Africana (di carattere non internazionale o, in alternativa, internazionale) tra le forze di Ange-Felix Patassé, Presidente della Repubblica Centroafricana, alleate con i combattenti del MLC guidati da Bemba Gombo, e le forze ribelli guidate dal generale Francois Boizizé.

La PTC-III ha ritenuto che vi sono fondati motivi per affermare che in tale conflitto armato Bemba Gombo, in quanto comandante e responsabile delle truppe del MLC, agendo de iure e de facto come autorità investita da parte dei membri del gruppo di tutte le decisioni militari e politiche, sia responsabile per i crimini commessi dalle sue truppe, specialmente nelle città di Bossangoa, Mongoumba, e in una località conosciuta come PK 12.

Gli addebiti:  inparticolare  la PTC-III ha ritenuto che vi siano fondati motivi per ritenere che Bemba Gombo sia responsabile, insieme o tramite altre persone ex art 25(3) dello StICC per:

  • stupro, sia come crimine contro l’umanità, art.7(1)(g), che come crimine di guerra, art.8(2)(e)(vi);
  • tortura, sia come crimine contro l’umanità, art. 7(1)(f), che come crimine di guerra,  art.8(2)(c)(i);
  • oltraggi alla dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti, come crimine di guerra, art.8(2)(c)(ii);
  • saccheggio di una città o località, come crimine di guerra, art.8(2)(e)(v).

Il procedimento: sulla base di queste imputazioni, la PTC-III ha emesso un mandato di arresto contro Bemba Gombo, per assicurare la sua comparsa di fronte alla Corte e affinché non ostacoli le indagini o i procedimenti  secondo l’art.59(1)(b)(i) e (ii) StICC. Il 10 giugno 2008 la PTC-III ha emesso un nuovo mandato di arresto, che sostituisce quello precedente

23 maggio 2008
Mandato d’arresto.

10 giugno 2008
Nuovo mandato di arresto, che sostituisce il precedente , confermando le accuse già formulate ed aggiungendo due nuovi capi di imputazione per omicidio, sia come crimine contro l’umanità, art. 7(1)(a) StICC, che come crimine di guerra, art. 8(2)(e)(v) StICC.

12-15 gennaio 2009
Udienza di conferma delle accuse.

15 giugno 2009
Conferma delle accuse.

Dopo aver analizzato la richiesta a procedere da parte del Procuratore e deciso sull’ammissibilità del caso, il 15 giugno 2009 la Pre-trial Chamber II della ICC (PTC-II) ha emesso la Decisione sulla conferma delle accuse, nella quale giunge alla conclusione che vi siano fondate ragioni per sostenere le accuse nei confronti di Bemba Gombo per i seguenti crimini:

–         omicidio, sia come crimine contro l’umanità ex art 7(1)(a) StICC, che come crimine di guerra ex art 8(2)(c)(1) StICC;

–          stupro, sia come crimine contro l’umanità ex art 7(1)(g) StICC, che come crimine dei guerra ex art 8(2)(e)(vi) StICC;

–         saccheggio, come crimine di guerra ex art 8(2)(e)(v) StICC.

La PTC-II ha invece respinto le imputazioni per tortura, sia come crimine contro l’umanità, art.  7(1)(f) che come crimine di guerra, art. 8(2)(c)(i), nonché per il crimine di guerra di oltraggi alla dignità personale, art. 8(2)(c)(ii) dello StICC, rispetto alle quali non sono state ritenute sufficienti le prove prodotte e ritenendo inoltre,  con riferimento al crimine di oltraggi alla dignità personale, che le condotte descritte fossero sussunte nel crimine di stupro, e non costituissero quindi un capo di imputazione autonomo.
In merito al criterio di attribuzione della responsabilità, la PTC-II ha ritenuto che la responsabilità di Gombo non possa essere inquadrata come diretta, ai sensi dell’art. 25 StICC, non avendo egli emesso ordini diretti o partecipato personalmente alla commissione dei crimini. Nondimeno, la PTC-II ha ritenuto che vi siano fondati elementi per confermare le accuse a Bemba Gombo a titolo di responsabilità indiretta, ai sensi dell’art 28 StICC, in quanto lo stesso, pur avendo ricoperto durante l’intero periodo del conflitto armato il ruolo di comandante de iure e de facto delle truppe del MLC ed essendo stato a conoscenza dei crimini commessi dai suoi sottoposti, non ha agito in modo appropriato per impedirne la commissione o per sottoporre gli autori dei crimini medesimi alle autorità competenti. (che viene in questa sede definito come di carattere non internazionale, non essendovi ostilità armate tra due Stati, bensì un conflitto tra vari gruppi armati organizzati) Nella sentenza emessa, la PTC prende in esame analiticamente tutti gli elementi di contesto necessari per poter configurare un crimine contro l’umanità (la presenza sul piano oggettivo dell’attacco esteso o sistematico contro qualsiasi popolazione civile e sul piano soggettivo della consapevolezza dell’attacco) e un crimine di guerra (sul piano oggettivo la sussistenza di un conflitto armato, il carattere dello stesso e il nesso fra il fatto tipico e il conflitto e sul piano soggettivo la consapevolezza delle circostanze di fatto che hanno stabilito l’esistenza del conflitto), affermandone la presenza nel presente caso e qualificando il conflitto armato come di carattere non internazionale.
In particolare  la PTC-II ha considerato che vi sono fondati motivi per ritenere che Bemba Gombo sia responsabile, insieme o tramite altre persone, ex art 28(a) StICC per due capi di imputazione per crimini contro l’umanità:

–         tortura, art. art.7(1)(f)
–         stupro, art.7(1)(g)-1;

– tre capi di imputazione per crimini di guerra:

–         omicidio, art. art.8(2)(c)(i)
–         stupro, art. art.8(2)(e)(vi)
–         saccheggio, art.8(2)(e)(v).

In data 4 novembre 2014, la TC III ha fissato le udienze dedicate alle discussioni finali per il 12 e 13 novembre dalle ore 9.30 alle ore 16. L’accusa e la difesa avranno approssimativamente 3 ore ciascuno, mentre i legali rappresentanti delle vittime avranno 1 ora e mezza per esporre le proprie conclusioni che, in ogni caso, dovranno limitarsi ad affrontare le questioni emerse dalle prove ammesse e le conclusioni scritte depositate dalle altre parti. Successivamente, i giudici si riserveranno per deliberare il giudizio finale.

In data 21 marzo 2016, la TC III, composta dai giudici Sylvia Steiner (Brasile), Joyce Aluoch (Kenya) e Kuniko Ozaki (Giappone), ha dichiarato all’unanimità Bemba Gombo colpevole oltre ogni ragionevole dubbio di due imputazioni relative a crimini contro l’umanità (omicidio e stupro) e tre imputazione relative a crimini di guerra (omicidio, stupro e saccheggio).

Crimini commessi nella Repubblica Centrafricana dal 26 ottobre 2002 circa al 15 marzo 2003 da parte delle truppe del Movimento per la Liberazione del Congo (MLC). Il ruolo di Bemba rileva in quanto persona effettivamente svolgente funzioni di comandante militare ed avente autorità e controllo effettivo sulle truppe che hanno commesso tali crimini.

Tale decisione potrà essere appellata entro 30 giorni.

In data 21 giugno 2016 la Trial Chamber III ha condannato Jean-Pierre Bemba Gombo alla pena di anni 18 di reclusione determinata in base alla particolare gravità dei crimini per i quali è stato ritenuto responsabile.

La Camera ha ritenuto sussistenti due aggravanti rispetto al crimine di stupro i.e. la commissione ai danni di soggetti vulnerabili e la particolare crudeltà. quest’ultima è stata applicata anche al crimine di saccheggio. Non è stata riconosciuta alcuna attenuante.

Il presofferto (a partire dal 24 maggio 2008) verrà detratto dalla pena finale.

In seguito all’appello proposto, in data 8 giugno 2018, la Appeal Chamber ha assolto Jean-Pierre Bemba Gombo riformando la sentenza di condanna per crimini di guerra e crimini contro l’umanità emessa dalla Trial Chamber III nel 2016.

In particolare, i Giudici hanno ritenuto che la TC III abbia erroneamente:

  • condannato Bemba per condotte che esulavano dal capo d’imputazione,
  • ritenuto Bemba nelle condizioni di poter concretamente prevenire, controllare e punire (da remoto) le condotte delle truppe MLC inviate all’estero (nella Repubblica Centrafricana).

In definitiva, la Corte ha ritenuto non potersi individuare una responsabilità di Bemba ai sensi dell’art. 28 StCPI.

In data 12 giugno 2018, la Trial Chamber VII ha disposto la libertà condizionale per Bemba, detenuto per altro titolo esecutivo (relativo alle accuse di intralcio alla giustizia per il quale è stato condannato in via definitiva insieme a Musamba, Kabongo, Wandu e Arido), non ritenendo più sussistenti i requisiti per mantenere lo stato detentivo (Bemba ha infatti scontato più dell’80% della massima pena comminabile).